Sistema di Evacuazione Naturale di Fumo e calore

A cura di A cura di Associazione FIREPRO
Ing. Giuseppe Giuffrida – Associazione ZENITAL
Coordinatore gruppo di lavoro UNI Sistemi per il Controllo di Fumo e Calore

In questi ultimi anni la normativa antincendio ha subito una rapida e radicale trasformazione in particolare con la pubblicazione del D.P.R.151 del 1 agosto 2011, relativo alle procedure di prevenzione incendi, e successivamente con la pubblicazione dei decreti e circolari di attuazione.
Il nuovo quadro normativo ha permesso finalmente di confermare lo status di impianto di protezione antincendio ai Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC).
A completare questo chiarimento hanno contribuito la revisione della UNI 9494:2007, oggi sostituita dalla UNI 9494-1:2012, e la pubblicazione del Decreto sugli impianti di protezione attiva antincendio D.M. 20 dicembre 2012.
Ultimo aggiornamento normativo è stato l’entrata in vigore, il 1 luglio 2013, del regolamento europeo prodotti da costruzione 305/11 che modifica le procedure relative alla marcature CE e alla dichiarazione delle prestazioni dei prodotto immessi sul mercato in sostituzione della precedente direttiva 89/106 CE.
Le novità possono essere riassunte nei punti seguenti:
• Impianto realizzato secondo la regola dell’arte su un progetto redatto da un professionista abilitato;
• Conformità dell’impianto dichiarata dall’installatore con il modello DICH-IMP 2012;
• Installazione di prodotti marcati CE;
• Esercizio e Manutenzione dell’impianto secondo la regola dell’arte (UNI 9494-3:2014) e secondo il manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

Come redigere il progetto?
La regola dell’arte è rappresentata dalla norma tecnica, in questo caso UNI 9494-1:2012 Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC).
La norma descrive in modo esaustivo nell’appendice A la documentazione di progetto della fase preliminare e della fase esecutiva.
Nel D.M. 20 dicembre 2012 sono anche previsti due momenti in cui si deve presentare l’impianto ed in particolare per la valutazione dei progetti deve essere predisposta la specifica dell’impianto che rappresenta una versione semplificata della documentazione della fase preliminare della UNI 9494-1:2012.
Le informazioni richieste dal D.M. 20 dicembre 2012 sono così descritte:
Specifica dell’impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratterisrtica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, l’estensione dettagliata dell’impianto, ecc…) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare. La classificazione del livello di pericolosità, ove previsto. Lo schema a blocchi dell’impianto che si intende realizzare, nonchè l’attestazione di idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività.

Come dichiarare la conformità dei SENFC?
I Sistemi per il controllo di fumo e calore, e quindi in particolare i SENFC, non sono soggetti al DM 37/08 relativo all’installazione degli impianti e pertanto non è prevista la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte.
Il D.M. 20 dicembre 2012 ha corretto questa anomalia e il documento che deve essere predisposto è il modello DICH-IMP 2012.
Il modello, compilato e firmato dall’installatore, contiene il riferimento al progetto obbligatorio firmato da un professionista abilitato, descrive l’impianto e richiama le norme di riferimento.
La documentazione allegata, consegnata al titolare dell’attività, consente gli eventuali controlli delle autorità e l’esercizio e la manutenzione secondo la regola dell’arte come previsto dal D.M. 20 dicembre 2012.
E’ bene però precisare che il modello DICH.IMP 2012 non può e non deve essere utilizzato da ditte che operano in subappalto realizzando soltanto una parte dell’impianto (p.e. fornitura e installazione degli ENFC).
Il DICH-IMP può essere sottoscritto soltanto da chi corrisponde alla figura definita nella norma UNI 9494-1:2012 che recita:
installatore di SEFC: persona fisica o giuridica che, avendone le competenze è responsabile di realizzare la posa in opera di tutti i componenti di un SEFC, i collegamenti necessari per il suo funzionamento e la verifica di primo funzionamento (esclusi gli impianti di interfaccia per esempio impianti di rivelazione incendio), in conformità ad un progetto.
Nota: l’installatore di SEFC può affidare l’esecuzione di parti del SEFC a diversi soggetti, specialisti ognuno di soltanto una o più parti del SEFC, che nel linguaggio comune possono anche essere chiamati “installatore”
E’ però lecito e utile prevedere una dichiarazione di corretta posa di singole parti dell’impianto, per esempio dei soli ENFC, redatta dall’azienda fornitrice che descrive in modo semplice e chiaro quali sono state le prestazioni svolte ed i prodotti e componenti installati
Come dichiarare le prestazioni dei prodotti?
Alcuni prodotti presenti sono soggetti alla marcatatura CE in conformità con il Regolamento europeo prodotti da costruzione 305/11 (CPR).
Si tratta in particolare delle barrire al fumo secondo la EN 12101-1 e degli Evacuatori Naturale di Fumo e Calore (ENFC) secondo la EN 12101-2.
La marcatura CE implica la dichiarazione delle prestazioni del prodotto secondo la norma armonizzata relativa comune a tutti i paesi dell’Unione Europea.
E’ quindi possibile con questa procedura comune confrontare i prodotti presenti sul mercato e sapere se corrispondono a quanto indicato nel progetto.
Il regolamento richiede l’applicazione della marcatura CE sul prodotto e la consegna di un documento in cui vengono elencate le presentazione e le condizioni di impiego.
Il documento, Dichiarazione di prestazione (DoP), contiene il riepilogo delle prestazioni come previsto nella norma armonizzata relativa.
L’obbligo di consegna della DoP da parte del fabbricante è entrato in vigore il 1 luglio 2013.e i contenuti della DoP sono descritti nell’allegato III del CPR.

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