IL DECRETO 3 AGOSTO 2015: IL NUOVO ‘TESTO UNICO’ O ‘CODICE DI PREVENZIONE’
Il Decreto 3 agosto 2015: il nuovo ‘Testo Unico’ o ‘Codice di prevenzione’
Il Decreto 3 agosto 2015 cioè il nuovo “Testo Unico” o “Codice di prevenzione” è il proseguo di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 e che prevende con questo importante passo legislativo la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure antincendio.
Si tratta di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che, a pieno regime, supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un unico testo organico e sistematico utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (dopo l’emanazione delle regole tecniche verticali).
Il DM 03/08/2015 non fa distinzione fra attività esistente e nuova realizzazione. In particolare l’art. 2 riporta che in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
Una ulteriore novità è che il Codice di Prevenzione Incendi (o Testo Unico) può essere preso a riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 dell’art. 2 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Il Codice dunque rende i professionisti assolutamente protagonisti assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare, dando la possibilità di adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili, favorendo l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio. Tale flessibilità permette di indicare, per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, diverse soluzioni progettuali conformi (prescrittive) o prestazionali, attraverso metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio, effettuando una progettazione con un approccio logico, non più prescrittivo ma prestazionale.
L’allegato al decreto e’ il cuore del testo, la sezione M: Metodi “FSE” (ingegneria sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita) indica le procedure da seguire per l’utilizzo della Fire Safety Engineering come soluzione alternativa per la verifica delle soluzioni progettuali che verificano il livello di prestazione per le varie strategie antincendio.
Le IPOTESI FONDAMENTALI:
➢ In condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da un solo punto di innesco (escluso l’incendio doloso o eventi estremi come catastrofi, azioni terroristiche etc…)
➢ Il rischio di incendio di un’attività non può essere ridotto a zero.
Le misure antincendio sono selezionate dunque per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro dei limiti considerati accettabili.
L’analisi del processo di progettazione prestazionale prevede una prima fase che consiste nello studio dell’attività in esame con l’individuazione delle condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali sono le soglie di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.
Dopo aver definito gli obiettivi, nella seconda fase viene effettuata l’analisi quantitativa attraverso l’impiego di modelli di calcolo, che permette di studiare gli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con le soglie di prestazione già individuate e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.
La definizione del progetto consente di identificare e documentare la finalità della progettazione antincendio prestazionale; gli eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari dell’attività; i pericoli di incendio connessi con la destinazione d’uso prevista; le caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio ed alla destinazione d’uso prevista.
Dopo aver stabilito lo scopo del progetto, in particolare la destinazione e le modalità di impiego dell’attività, il professionista antincendio specifica gli obiettivi di sicurezza antincendio, tra quelli previsti nel DM 03/08/2015, in relazione alle specifiche esigenze dell’attività in esame ed alle finalità della progettazione.
Il decreto fornisce delle indicazioni predefinite relativamente alle soglie di prestazione da utilizzare come riferimento per la life safety.
Il capitolo M.2 fornisce indicazioni su come individuare gli scenari di incendio per la progettazione prestazionale, definiti come la descrizione dettagliata degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione a tre aspetti fondamentali:
– caratteristiche dell’incendio;
– caratteristiche dell’attività;
– caratteristiche degli occupanti.
Per la definizione del tipo di incendio, il paragrafo M.2.4.3 indica come, a seconda dell’obiettivo dell’analisi, l’incendio consista nella caratterizzazione quantitativa del focolare, in quanto sorgente di energia termica e di prodotti della combustione, secondo i seguenti parametri ove rilevanti ai fini della tipologia dell’analisi:
a) localizzazione del focolare;
b) tipologia di focolare: covante o con fiamma;
c) quantità, qualità e distribuzione spaziale del materiale combustibile;
d) fonti d’innesco;
e) curva RHR (rate of heat release), quale potenza termica prodotta dal focolare al variare del tempo RHR(t);
f) generazione dei prodotti della combustione presi in considerazione (es. CO e particolato).
Il DM 03/08/2015 da indicazioni sulla durata degli scenari di incendio di progetto in base all’obiettivo di sicurezza antincendio per cui si sta applicando l’approccio ingegneristico, indicando anche come stimare la curva RHR e la fase di propagazione dell’incendio.
Il capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale fornisce indicazioni circa gli obiettivi che il professionista antincendio deve selezionare per la life safety, ovvero
a) la dimostrazione diretta ed esplicita della possibilità per tutti gli occupanti di un’attività di raggiungere o permanere in un luogo sicuro, senza che ciò impedito da un’eccessiva esposizione ai prodotti dell’incendio;
b) la dimostrazione della possibilità per i soccorritori di operare in sicurezza, secondo le indicazioni delle tabelle M.3-2 e M.3-3.
La progettazione deve seguire una delle procedure riconosciute a livello internazionale per valutare la posizione e la condizione degli occupanti durante l’evoluzione degli scenari d’incendio previsti per l’attività.
Il DM 03/08/2015 si appresta a diventare il testo di riferimento per la progettazione delle attività e per lo studio delle soluzioni progettuali in ottica prestazionale, permettendo al professionista di mettere sul campo la propria esperienza per la risoluzione delle varie problematiche di prevenzione incendi, con la possibilità di verificare le soluzioni proposte grazie a metodi di calcolo riconosciuti a livello internazionale.